Leggi e Decreti
Decreto armi ad aria
compressa
Qui di seguito il regolamento pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, relativo alla liberalizzazione delle armi ad aria
compressa, con potenze inferiori a 7,5 J e ad avancarica.
DECRETO 9 agosto 2001, n. 362 Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n° 231 del 4/10/01
Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle
armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte,
i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5
joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visto il regio
decreto 6 maggio 940, n. 635, con il quale e' stato approvato il
regolamento per l'esecuzione del citato testo unico; Vista la
legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e
integrazioni, concernente modifiche al regio decreto
luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta'
della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive
modifiche ed integrazioni; Vista la legge 18 aprile 1975, n.
110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e
integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle
armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni
assimilati;
Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1999; Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre
2000, n. 422, concernente disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge comunitaria 2000; Vista la direttiva 91/477/CEE
del Consiglio, del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di
armi; Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
citata legge n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una
disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa
o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili
erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n.
422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto
applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
proiettili "erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5
joule"; Rilevata la necessita' di definire con apposito
regolamento ed in conformita' ai criteri di cui al comma 5 del
citato articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria o
a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche
di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a
colpo singolo, in conformita' alle indicazioni contenute nelle
citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000; Sentito il parere della
Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi
nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9
novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001; Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno
2001; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri ai Sensi dell'articolo 17 della citata legge n.
400/1988, con nota n. 27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;
Adotta il seguente regolamento:
Titolo
Armi ad aria o a gas compressi con modesta capacita'
offensiva
Art. 1. Definizione
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i
cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata
all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta
capacita' offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente
il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice
ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non
idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.
Art. 2. Verifica di conformità
1. La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo
1 e' subordinata alla preventiva verifica di conformita' da
parte della Commissione consultiva centrale per il controllo
delle armi.
2. La verifica di conformita' e' effettuata sulla base dei
disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero
sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve
essere indirizzata al Ministero dell'interno, ufficio per
l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica
sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa
e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle
generalita', se persona fisica e la ditta, la ragione o la
denominazione sociale se impresa, del produttore e
dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonche' le
caratteristiche dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o
Stati in cui essa e' prodotta o da cui e' importata, calibro,
numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima,
sistema di funzionamento e ogni altra particolarita' strutturale
dell'arma. Il richiedente dovra' precisare se intende produrre o
importare l'arma, indicandone in quest'ultimo caso la fabbrica e
lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e
fotografie relativi all'arma ed alle parti di essa, con
sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
b) una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata
all'origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone
Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto
necessario, e' effettuata a richiesta della Commissione. Nella
domanda devono essere indicate le generalita' della persona
incaricata dell'esibizione e del ritiro del prototipo o
esemplare eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformita' sono comunicate
al soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di
120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione
per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresi'
chiunque detenga le armi di cui all'articolo 1 iscritte nel
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende
avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.
Art. 3.
Immatricolazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i
segni identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il
numero di iscrizione
nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Art. 4.
Punzone di identificazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 e' apposto dal produttore o
dall'importatore, dopo la verifica di conformita', uno specifico
punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di
prova, che ne certifica l'energia cinetica
entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone e'
apposto il numero della verifica di conformita' attribuito dal
Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi
coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio,
devono chiedere l'apposizione dello specifico punzone da parte
del Banco nazionale di prova.
Art. 5.
Fabbricazione ed importazione
1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui
all'articolo 1 sono soggette all'autorizzazione prevista
dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. L'importazione
e' altresi' soggetta al disposto di cui all'articolo 12, comma
primo, della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per
fabbricare od importare devono contenere le indicazioni
stabilite
dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
Art. 6.
Esportazione
1. Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve
darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da
cui le armi sono spedite.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla,
modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto
dell'esportazione.
3. Per la sola matricola e' possibile effettuare l'avviso
all'atto della spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene
rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al
comma 2 non intervengono provvedimenti dell'Autorita' di
pubblica
sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.
Art. 7.
Cessione
1. La cessione
per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1
e'consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di
polizia per il commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del
regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel
registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del
regio decreto n. 773/1931, con le modalita' previste
dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti
elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la quale
l'operazione e' compiuta, specie, contrassegni e quantita' delle
armi acquistate o vendute e modalita' con le quali l'acquirente
ha dimostrato la propria identita' personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da
soggetti maggiorenni muniti di valido documento di
riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui
all'articolo 1, purche' avvengano con scrittura privata tra
soggetti
maggiorenni. Non e' necessaria la scrittura privata nel comodato
a termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza e' regolata dal disposto
dell'articolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche e' consentita nel rispetto
delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. E' fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui
all'articolo 1.
Art.8.
Detenzione
1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non e'
sottoposta all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del
regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i
limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo
dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.
Art. 9.
Porto 1.
Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposto ad
autorizzazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza
giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in
riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 e' consentito
esclusivamente a maggiori di eta' o minori assistiti da soggetti
maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno
nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.
Art. 10.
Trasporto
1. Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere
effettuato usando la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in
custodia.
Art. 11.
Parti d'arma
1. Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano
parti di arma comune da sparo.
Titolo II - Repliche di armi antiche ad avancarica a colpo
singolo
Art. 12.
Definizione
1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di
modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il
funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera,
od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono
introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte
anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un
sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono
portatili.
Art. 13.
Immatricolazionee verifica di funzionamento
1. Alle armi di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni
dell'articolo 11 della legge n. 110/1975, commi primo, secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento
all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da
sparo,
salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui
all'articolo 11 della legge n. 110/1975, verifica che il
funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia conforme alle
prescrizioni contenute nell'articolo 12; a tal fine, ove
ritenuto
necessario, puo' avvalersi della consulenza dell'esperto di cui
all'articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero,
sono sottoposti a cura dell'importatore alla verifica di
funzionamento da parte del Banco nazionale di prova, prevista
dal comma 2. E' vietata l'importazione di armi non conformi al
prototipo sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di
conformita' da parte della Commissione consultiva centrale per
il controllo delle armi.
Art. 14. Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 12 e' sottoposto alla
normativa vigente per le armi comuni da sparo.
Art. 15.
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano
applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7,
8, 10 e 11.
Titolo III Infrazioni al regolamento
Art. 16.
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento e'
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento
della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli dal 17-bis al 17-sexies del regio decreto n.
773/1931.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-ter del regio
decreto n. 773/1931, quando e' accertata una violazione delle
disposizioni contenute nel presente regolamento, il pubblico
ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del
rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione o, se il fatto non
concerne attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato,
sara'inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarloe di farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2001
Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2001
Ministeri istituzionali, registro
n. 12, foglio n. 106
ACQUISTARE UN’ARMA A DISTANZA E’ POSSIBILE? LA LEGGE DICE:
Art.17 Legge n. 110/75 (Divieto di compravendita di armi
comuni da sparo commissionate per corrispondenza).
Alle persone residenti nello stato non è consentita la
compravendita di armi comuni da sparo commissionate per
corrispondenza, salvo che l’acquirente sia autorizzato ad
esercitare attività industriali o commerciali in materia di
armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del Prefetto
della Provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta
interessata deve darne comunicazione all’Ufficio di Pubblica
Sicurezza, o, in mancanza, al Comando dei Carabinieri del Comune
in cui risiede il destinatario.
MA LA LEGGE PREVEDE LA RICHIESTA DI APPALTO “NULLA OSTA”.
Il NULLA OSTA deve essere richiesto dall’acquirente
presso la Prefettura di competenza per “motivi particolari”
quali ad esempio: · prezzo interessante e rilevante distanza
chilometrica… · arma rara a prezzo interessante con rilevante
distanza chilometrica una volta in possesso del nulla osta, lo
stesso dovrà essere fatto pervenire in originale all’Armeria
venditrice per la definizione della pratica. Vi ricordiamo che
nella voce “titolare di licenza di porto d’armi per….” Va
inserito il tipo di porto d’armi esempio: · caccia, · tiro a
volo, · difesa personale.
